Come e perché redigere il testamento biologico (Disposizione Anticipata di Trattamento)
L’evento della morte viene vissuto, nel nostro tempo, sempre più come una questione medica e sempre meno come un fatto naturale.
La medicina consente infatti di prolungare indefinitamente la sopravvivenza di molti malati, mentre non rende ancora possibile la guarigione da diverse malattie e infortuni gravi che comportano la perdita di conoscenza spesso irreversibile. Così dalla paura della morte apparente, ampiamente diffusa nelle epoche passate, si è passati a temere la vita apparente: la vita di pazienti biologicamente vivi, ma prigionieri di un’esistenza che si stenta a definire umana, in quanto priva di quella qualità della vita che è anche pensiero, affetti, relazione.
Ma se non è più la natura a decidere della nostra morte, la questione etica fondamentale diventa: chi può o deve farlo? Il medico? Il paziente? La famiglia?
In Italia la questione è stata dibattuta pubblicamente, nel corso degli ultimi due decenni, soprattutto in seguito ai casi di due giovani donne cadute in stato vegetativo permanente, l’americana Terri Schiavo e l’italiana Eluana Englaro, i cui famigliari hanno dovuto sostenere una lunga e difficile battaglia legale per porre fine al sostegno medico della loro condizione di vita puramente biologica.
In questo contesto, la possibilità di stabilire in anticipo quali cure accettare o rifiutare nel caso in cui ci si trovi in stato di incoscienza e quindi, in caso estremo, le condizioni del proprio fine vita, entrano in gioco l’autodeterminazione e la dignità del malato, il ruolo professionale del medico, la questione etico-giuridica se la vita sia o meno un bene disponibile. Dal punto di vista normativo, hanno rappresentato un punto di riferimento nel corso del dibattito l’art. 32 della Costituzione italiana e l’art. 9 della Convenzione di Oviedo, sottoscritta e ratificata dall’Italia insieme alla maggior parte dei Paesi europei,
Su fronti opposti rispetto alla possibilità di attribuire valore legale al testamento biologico si sono schierati semplici cittadini, filosofi e scienziati, associazioni laiche e religiose, movimenti d’opinione e, naturalmente, anche le Chiese.
Con l’approvazione di alcuni documenti della Commissione Bioetica della Tavola sui temi del fine vita, rispetto al testamento biologico la Chiesa valdese si è attestata su una posizione di apertura, sfociata poi nella decisione – attuata da diverse comunità locali, come la Chiesa di Torino – di sopperire al vuoto legislativo offrendo la possibilità di redigere comunque il testamento biologico, da mettere eventualmente a disposizione del medico o dell’autorità giudiziaria come prova delle volontà del paziente.
La richiesta da parte della società civile di una legislazione in materia è stata finalmente recepita dal Parlamento italiano con l’approvazione della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
Le DAT pertanto costituiscono oggi un documento legalmente riconosciuto, nel quale ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
La Legge prevede inoltre la possibilità di designare un fiduciario che rappresenti il paziente nel rapporto con il medico e con le strutture sanitarie, adoperandosi affinché vengano rispettate le sue volontà.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (rivolgendosi a un notaio o a un pubblico ufficiale autorizzato), oppure per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza.
A partire dall’entrata in vigore della Legge 219/2017 la raccolta dei testamenti biologici presso la Chiesa valdese di Torino è cessata definitivamente.
Il Gruppo di lavoro per il Testamento Biologico intende comunque proseguire, per chi fosse interessato, nell’attività di informazione e consulenza sulle modalità di presentazione delle DAT ai sensi della nuova legge.
Per chi ha già depositato il testamento biologico presso la Chiesa valdese di Torino. Poiché le disposizioni di fine vita redatte prima del 31 gennaio 2018 restano sicuramente valide soltanto se depositate presso il comune di residenza o presso un notaio, a chi ha già depositato il proprio testamento biologico presso la Chiesa valdese di Torino si consiglia di rinnovarlo rivolgendosi a un notaio di fiducia o presso il comune di residenza; in ogni caso può ritirarle presso la segreteria della Chiesa (c.so Vittorio Emanuele II, 23 – Torino, tel. 011.6692838) esclusivamente il martedì dalle 9:30 alle 11:30 e il mercoledì dalle 15:30 alle 17:30.
Modulistica
Le DAT possono essere redatte liberamente senza l’obbligo di seguire uno schema precostituito, pertanto mettiamo a disposizione i seguenti moduli:
– Modulo DAT
– Note di compilazione del modulo DAT
– Modulo per accettazione della nomina a fiduciario con atto successivo.